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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/02/2002 n. 03
LEGGE N.06 del 2002 - Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività
sportive e fisico-motorie.
Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive
e fisico-motorie.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I
FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE
Articolo 1
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto, favorisce e promuove
la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa ed opera per garantire
a tutti i cittadini che l’esercizio della pratica sportiva sia uno strumento per
il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona,
per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle
relazioni sociali.
2.
La realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è garantita attraverso la
partecipazione a grandi eventi sportivi nonchè tramite la collaborazione con gli
Enti locali, le Istituzioni scolastiche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(C.O.N.I.) e le associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore
sportivo.
3.
Le discipline sportive e motorie svolte sotto il controllo delle Federazioni
Sportive Nazionali del C.O.N.I. e degli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva
riconosciuti sono regolamentate con specifica normativa nazionale e regionale.
Articolo 2.
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione svolge le funzioni relative a:
- la programmazione delle strutture e dei servizi, intesa a superare gli
squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e ad
incentivarne l’uniforme diffusione e l’ottimale utilizzazione con particolare
attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla
manutenzione e all’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;
- la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di
particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul
proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e
pubblicazioni in materia di sport, nonché le iniziative volte ad assicurare la
formazione, l’aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi
per una migliore qualità dell’offerta dei servizi e delle attività sportive;
- i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente
alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
- l’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i
suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte
nel registro di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15
(disciplina del volontariato) e successive modificazioni, e con ogni altro
organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o
riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività
nei settori disciplinati dalla presente legge.
Articolo 3
(Funzioni delegate alle Province)
1.
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative per la concessione di
contributi relative a:
- la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
- l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in
orario extrascolastico;
- manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il
mondo dello sport di interesse provinciale;
- l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo
sport e per i centri sportivi scolastici;
- la promozione sportiva per disabili;
- la promozione dell’attività motoria per la terza età.
2.
La delega è esercitata secondo la normativa vigente in materia ed in
conformità alle direttive impartite dalla Regione.
Articolo 4
(Programma regionale di promozione sportiva)
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che sente il Comitato di cui
all’articolo 5, approva il Programma di promozione sportiva redatto secondo i
contenuti di cui al comma 2.
2.
Il Programma contiene:
- il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con
riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di
operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;
- la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le
classi tipologiche individuate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
l’aggiornamento biennale del censimento esistente;
- l’individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra gli
impianti esistenti e la popolazione nelle diverse realtà territoriali;
- i criteri tipologici volti a privilegiare l’impiantistica di base, i
complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di
gestione, nel rispetto delle norme a tutela dell’esigenza di superamento delle
barriere architettoniche, nonché il mantenimento e l’adeguamento tecnologico
degli impianti sportivi;
- i criteri per la localizzazione degli impianti, tali da soddisfare le
esigenze di riequilibrio, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle
zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore
nei confronti dei Comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici
programmi da essi predisposti;
- i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e
più vantaggiose per l’utenza;
- le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi
territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie
attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;
- l’individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse
regionale;
- i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei
centri sportivi scolastici, atti a favorirne l’attività quali strutture dirette
a iniziare i minori alla pratica sportiva;
- i criteri per l’incentivazione dell’impiantistica e delle attività sportive;
- i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le
iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all’articolo 7 e
per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;
- i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative
alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive.
3.
Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di
cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di
programmazione) e successive modificazioni.
Articolo 5
(Comitato regionale per lo sport)
1.
È istituito il Comitato regionale per lo sport che è organo consultivo della
Giunta regionale in particolare per la formazione del Programma di cui
all’articolo 4.
2.
Il Comitato è composto da:
- l’Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che
lo presiede;
- un rappresentante dell’UPI regionale;
- un rappresentante dell’ANCI regionale;
- un rappresentante dell’UNCEM regionale;
- un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova;
- il Dirigente scolastico regionale o un suo delegato;
- il Presidente regionale del C.O.N.I. o un suo delegato;
- il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo
libero;
- un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di
promozione e propaganda sportiva con organizzazione operante a livello regionale
e con attività autonoma in più discipline sportive;
- un rappresentante del Consiglio regionale del C.O.N.I. nominato dallo stesso;
- un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della
persona handicappata.
3.
Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed
ha una durata di tre anni decorrenti dall’insediamento dello stesso. Le
designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e il Comitato
può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di
almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
4.
Il Comitato si dota di un Regolamento interno che è approvato dalla Giunta
regionale.
5.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della
Regione.
6.
Ai componenti del Comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25
(nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati
operanti presso la Regione) ed il compenso spettante ad essi è quello previsto
nella tabella A allegata alla stessa.
Articolo 6
(Conferenza regionale dello sport)
1.
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento
nell’attuazione e verifica del programma regionale di cui all’articolo 4, la
Giunta regionale indice ogni tre anni una pubblica conferenza sullo stato delle
iniziative della Regione nel campo sportivo e sulle relative prospettive.
Articolo 7
(Discipline di tradizione ligure e Musei dello Sport)
1.
Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti
discipline:
- bocce e petanque;
- canottaggio a sedile fisso e mobile;
- pallanuoto;
- pallone elastico;
- vela.
2.
Al fine della valorizzazione della tradizione sportiva ligure, la Regione
riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di
promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.
TITOLO II
INTERVENTI CONCERNENTI GLI
IMPIANTI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE -
MODALITÀ DI CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI
CAPO I
CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI
Articolo 8
(Ambito di applicazione)
1.
La Regione, in attuazione del Programma di promozione sportiva, concede
contributi in conto capitale ed in conto interessi, a soggetti pubblici e
privati, per:
- la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di
impianti sportivi;
- il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive
danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali, nonché la
realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare
necessarie per la protezione degli impianti stessi.
2.
La spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione delle opere e le
spese di progettazione.
3.
I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili per il medesimo
intervento, nello stesso esercizio finanziario.
Articolo 9
(Contributi in conto capitale)
1.
La Regione, per la realizzazione, il completamento e la manutenzione
straordinaria di impianti sportivi, concede ogni anno, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore
all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre
l’importo di euro 51.645,69 (lire 100 milioni) di contributo.
2.
Tali contributi sono concessi:
- ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e agli Enti parco;
- alle Società e alle Organizzazioni affiliate al C.O.N.I;
- alle Società e Associazioni affiliate agli Enti di Promozione e di Propaganda
Sportiva di cui all’articolo 1 commi 2 e 3;
- alle Istituzioni scolastiche.
3.
I soggetti di cui al comma 2 lettere b) e c), anche se privi di personalità
giuridica, sono ammessi ai contributi purché garantiscano il corretto uso
pubblico delle opere realizzate.
4.
Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al
comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto
funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.
Articolo 10
(Contributi in conto interessi)
1.
La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti nel pagamento degli
interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di
quindici annualità.
2.
La spesa riconosciuta ammissibile non può superare, per ogni intervento, il
totale di euro 1.032.913,80 (lire 2 miliardi).
3.
Per i soli fini di cui al presente articolo, qualora i soggetti di cui al
comma 1 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto
funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.
Articolo 11
(Contributi straordinari per eventi naturali)
1.
La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 2 che abbiano
subito danni in dipendenza di eventi naturali, contributi in conto capitale in
misura analoga a quanto previsto nel medesimo articolo, ovvero contributi in
conto interessi secondo quanto disposto dall’articolo 10, nei limiti della
disponibilità di bilancio.
2.
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, la Giunta regionale
stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al
presente articolo, sulla base delle istanze pervenute ai sensi dell’articolo 21
e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di promozione
sportiva.
3.
I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori
indifferibili a causa di necessità o urgenza, già eseguiti all’atto della
presentazione della domanda di contributo e per i quali si sia ricorso
all’assunzione di debito, o, comunque, anteriormente al provvedimento di
concessione dello stesso.
4.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento di
riparto dei fondi erogati dallo Stato alle Regioni per il rimborso dei danni
causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto, per le finalità di
cui all’articolo 8, comma 1 lettera b), dei danni subiti dai soggetti di cui
all’articolo 9, comma 2.
Articolo 12
(Convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di
Credito)
1.
La Regione può stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri
Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le
migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di
cui agli articoli 9 e 10.
2.
Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui
all’articolo 10 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità
separata presso l’Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme
indicate nella convenzione di cui al comma 1.
3.
L’Istituto per il Credito Sportivo, anche al fine di consentire gli
adempimenti di cui all’articolo 19, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno
di ogni anno, il rendiconto sull’utilizzo del fondo di cui al comma 2 dell’anno
precedente.
Articolo 13
(Vincolo di destinazione)
1.
Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente
legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.
2.
La Regione, nell’ambito di quanto previsto dal Programma regionale di
promozione sportiva, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione
degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non
convenienza della stessa.
CAPO II
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE
Articolo 14
(Manifestazioni e attività di interesse regionale)
1.
La Regione, sulla base dei criteri, delle modalità e delle proposte stabilite
dal Programma di cui all’articolo 4, promuove e sostiene, in collaborazione con
altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione
di manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni
attinenti il mondo dello sport di interesse regionale o sovraregionale.
2.
Le Province possono altresì proporre alla Regione di assumere, tra le
iniziative di interesse regionale, progetti da esse elaborati anche in
collaborazione con i Comuni compresi nel territorio di competenza.
3.
Tutti gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in
collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale
soggetto promotore, ovvero partecipante all’organizzazione.
4.
La Giunta regionale determina le modalità di intervento per le iniziative di
cui al comma 1.
5.
La concessione dei contributi comporta per i beneficiari l’obbligo di
realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca degli stessi.
Articolo 15
(Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva)
1.
Ai fini di una maggiore diffusione della pratica sportiva ad opera degli Enti
di Promozione e Propaganda Sportiva, la Giunta regionale concede contributi per
le attività di promozione, il funzionamento delle loro strutture regionali e dei
progetti a carattere regionale già realizzati.
2.
Gli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva devono possedere i seguenti
requisiti:
- riconoscimento a livello nazionale da parte del C.O.N.I. ai sensi della
normativa vigente;
- organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive
sedi funzionali;
- attività autonoma in più discipline sportive;
- realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive
Nazionali.
Articolo 16
(Tutela del talento sportivo)
1.
La Regione costituisce il gruppo dei giovani atleti regionali di accertato
talento sportivo.
2.
Appartengono a tale gruppo gli atleti di età non superiore ai 23 anni che
rientrino nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta
del Comitato di cui all’articolo 5 e che siano:
- residenti in Liguria da almeno due anni;
- tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.
3.
L’elenco di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al C.O.N.I. per
eventuali osservazioni.
Articolo 17
(Interventi a tutela del talento sportivo)
1.
La Regione, al fine di favorire gli atleti di accertato talento sportivo, può
concedere contributi ai soggetti rientranti nel gruppo di cui all’articolo 16,
comma 2 ed alle loro Società di appartenenza.
2.
I contributi, concessi per un massimo di tre anni anche non consecutivi, non
possono superare l’importo complessivo di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) annui
per ciascun atleta.
3.
I contributi sono concessi:
- per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati quale
borsa di studio;
- per la parte restante alle loro società di appartenenza, che li utilizzano
per la valorizzazione tecnica dell’atleta.
4.
Non rientrano tra i soggetti ammessi a contributo gli atleti professionisti o
equiparati.
5.
Le Società ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono obbligate ad
apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi alle borse di studio il
logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le
manifestazioni ufficiali.
CAPO III
MODALITÀ DI CONCESSIONE
E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Articolo 18
(Domande di contributo per impianti sportivi)
1.
I soggetti di cui all’articolo 9, comma 2 presentano, entro il 31 gennaio di
ogni anno, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10
indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi.
2.
I progetti di intervento devono essere corredati dalla seguente
documentazione:
- relazione illustrativa da cui risulti la coerenza con il Programma triennale
di promozione sportiva;
- progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche
dell’intervento e delle modalità di esecuzione;
- preventivo di spesa e piano di finanziamento con l’indicazione della
possibilità di attuare l’opera in lotti funzionali.
Articolo 19
(Concessione dei contributi e termine per l’inizio dei lavori)
1.
La Regione concede i contributi entro il 31 maggio di ogni anno nei limiti
degli stanziamenti di bilancio.
2.
Con il provvedimento di cui al comma 1 è fissato il termine entro cui i
soggetti interessati devono provvedere all’inizio dei lavori, nonché per i
contributi in conto interessi, il termine entro cui dovrà avvenire la
concessione del mutuo.
3.
I termini previsti dal comma 2 possono essere prorogati su motivata
richiesta, pervenuta alla Regione prima della loro scadenza, per un periodo
massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.
4.
Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il beneficiario decade
dal contributo e ad esso subentra quello collocato successivamente in
graduatoria.
Articolo 20
(Liquidazione dei contributi)
1.
Il contributo di cui all’articolo 9 è liquidato ai beneficiari indicati al
comma 2 lettera a) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di domanda
corredata dell’atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna
degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione
in economia.
2.
Il contributo di cui all’articolo 9 è liquidato ai beneficiari di cui al
comma 2 lettere b), c) e d) del medesimo articolo, a seguito di presentazione di
domanda corredata della dichiarazione di inizio dei lavori e di fideiussione
bancaria o assicurativa corrispondente all’ammontare del contributo concesso,
volta a garantire l’esecuzione dell’opera.
3.
Il contributo di cui all’articolo 10 è liquidato ai beneficiari ovvero
all’Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall’inizio dell’ammortamento
del mutuo, a seguito di presentazione della domanda corredata della
documentazione di cui ai commi 1 e 2 e di quella concernente la stipulazione del
mutuo.
Articolo 21
(Domande di contributo straordinario per eventi naturali)
1.
Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 11 devono
essere presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
Articolo 22
(Concessione dei contributi straordinari per eventi naturali)
1.
I contributi di cui all’articolo 11 sono concessi sulla base dei criteri e
con le modalità contenute nel Programma di promozione sportiva.
2.
I contributi di cui all’articolo 11 sono liquidati per il 50 per cento del
loro ammontare all’atto della concessione e per la parte restante dopo
l’avvenuta conclusione dei lavori o dell’acquisizione delle attrezzature.
Articolo 23
(Domande di contributo per attività e per la tutela del talento sportivo)
1.
Ai fini dell’eventuale partecipazione regionale, le iniziative di cui
all’articolo 14 devono essere segnalate alla Regione da parte dei soggetti
proponenti almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento.
2.
Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 15
devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3.
Per l’inserimento dei propri atleti nel gruppo di cui all’articolo 16 e per
la concessione dei benefici di cui all’articolo 17, le società sportive
interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno
per l’anno successivo.
Articolo 24
(Domande di contributo alle Province)
1.
Le domande di contributo di cui all’articolo 3 devono essere presentate,
entro il 15 novembre di ogni anno per l’anno successivo, alla Provincia
competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola
iniziativa o di svolgimento della singola attività.
2.
La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel
Programma regionale di promozione sportiva.
3.
Entro il 15 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione le
proposte di cui all’articolo 14, comma 2.
TITOLO III
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
Articolo 25
(Convenzioni Regione - C.O.N.I.)
1.
La Regione stipula con il C.O.N.I. apposite convenzioni dirette a:
- promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul
territorio regionale;
- regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello
sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del C.O.N.I.
Articolo 26
(Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche)
1.
La Regione, in accordo con la Direzione scolastica regionale, promuove:
- un efficace coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio,
anche mediante l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza
scolastica;
- la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate,
anche a carattere nazionale.
2.
La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli Enti locali e
le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà,
o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare
da parte delle associazioni sportive. Nelle stesse sono disciplinate
contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari,
degli impianti sportivi di proprietà degli Enti locali.
3.
I Comuni e le Province possono stipulare con le Istituzioni scolastiche
convenzioni per consentire l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da
parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.
4.
I Comuni e le Province, in accordo con i singoli Istituti scolastici,
favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento
dell’educazione fisica e sportiva. In particolare consentono l’utilizzazione
degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolano
l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni
con i proprietari o gestori delle strutture stesse.
Articolo 27
(Convenzione Regione Liguria-Amministrazione Penitenziaria)
1.
La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel
Protocollo d’intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il
Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni
per favorire l’esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da
parte del personale, sia da parte dei detenuti.
Articolo 28
(Convenzioni con le Forze Armate e con le Forze dell’Ordine)
1.
La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze
dell’Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e
sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di
integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l’utilizzo delle
strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.
TITOLO IV
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIO-RICREATIVE
Articolo 29
(Requisiti ed autorizzazione degli impianti e delle attrezzature)
1.
La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato di cui all’articolo 5,
disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e
di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività
ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la
terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle
Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., sono esercitate a scopo
prevalentemente non agonistico o con finalità d’impresa. Sono esclusi gli
impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti
inseriti in impianti sportivi ed utilizzati esclusivamente in funzione
dell’attività sportiva ivi svolta.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l’altro:
- i requisiti degli impianti e delle attrezzature;
- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
3.
I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al
regolamento di cui al comma 1.
4.
L’apertura e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già
operanti, sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal
regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo
accertamento delle seguenti condizioni:
- conformità dell’impianto e delle attrezzature al regolamento di cui al comma 1;
- polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per gli eventi
dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all’interno
dell’impianto stesso;
- direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o
titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea o, in subordine, del diploma
conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente
nell’ambito dell’Unione Europea;
- istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze
motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l’Istituto
Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell’ambito dell’Unione
Europea.
5.
L’autorizzazione deve, tra l’altro, indicare attività e attrezzature, nonché
il numero e il profilo minimo funzionale dell’attività in relazione al massimo
di praticanti compresenti nell’impianto.
6.
L’autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento
stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 3.
Articolo 30
(Obbligo di adeguamento e autorizzazione provvisoria)
1.
Gli impianti di cui all’articolo 29, già in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento
di cui al medesimo articolo entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2.
Per gli impianti il cui esercizio inizi successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, ma per i quali entro la medesima data sia già
stata ottenuta la relativa concessione edilizia, si applica la disposizione di
cui al comma 1.
3.
I titolari degli impianti di cui al comma 1 devono presentare al Comune
territorialmente competente domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa
dell’autorizzazione definitiva; i titolari degli impianti di cui al comma 2
devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria entro tre mesi
dall’inizio dell’esercizio dell’impianto.
4.
L’autorizzazione provvisoria è rilasciata dal Comune a norma del regolamento
di cui all’articolo 29, comma 1.
Articolo 31
(Attività anti-doping)
1.
La Regione, onde prevenire l’assunzione da parte degli atleti di additivi
diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le
attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive,
secondo i principi della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
2.
Nell’ambito di tale programmazione devono essere definite le modalità sulla
base delle quali la Regione può disporre la sospensione dall’assegnazione di
contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni
sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le
sostanze di cui al comma 1.
Articolo 32
(Corsi di formazione per operatore sportivo)
1.
La Regione disciplina la figura di operatore sportivo per le attività motorie
e ricreative da inserire nell’ambito delle strutture operanti nelle materie di
cui alla presente legge, all’interno del Programma triennale delle Politiche
attive del lavoro di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52
(disposizioni per la realizzazione di politiche del lavoro). Nell’ambito di tale
programma sarà prevista l’attivazione e l’organizzazione di corsi di formazione
professionale, ai sensi della l.r. 52/1993.
2.
I soggetti operanti presso le strutture di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 36 mesi, anche
non continuativi, nell’ultimo quinquennio le attività coincidenti con quelle
attribuite alla figura stessa, sono equiparati a tale figura purché risultino in
possesso del diploma di scuola dell’obbligo ed abbiano frequentato appositi
corsi organizzati dalla Regione, superando il relativo esame finale.
Articolo 33
(Corsi di formazione per istruttore sportivo)
1.
Sono equiparati agli istruttori di cui all’articolo 29, comma 4 lettera d) i
soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
prestato attività documentata di istruttore per almeno 36 mesi, anche non
continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso impianti sottoposti ad
autorizzazione, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e
che abbiano superato con esito positivo appositi corsi organizzati dalla
Regione, in collaborazione con l’Università.
2.
Negli impianti soggetti ad autorizzazione, già in attività alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l’attività
gli istruttori operanti alla stessa data, fino al completamento dei corsi di cui
al comma 1.
3.
La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per
l’ammissione ai corsi di cui al comma 1, nonché la durata, le discipline di
insegnamento e le modalità degli esami.
Articolo 34
(Corsi di formazione per massaggiatore sportivo)
1.
Le Province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del
lavoro di cui alla l.r. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di
formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento
dell’attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle
Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei
corsi.
2.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitino di fatto da almeno cinque anni l’attività di massaggiatore sportivo
presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o
che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa
frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di
livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei
mesi.
3.
L’attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal
Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto
l’esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 35
(Sanzioni)
1.
Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 29, comma 1, senza
autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
9.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’impianto fino al
rilascio dell’autorizzazione comunale.
2.
Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e
sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive
modificazioni.
Articolo 36
(Abrogazione di norme)
1.
È abrogata la legge regionale 22 aprile 1985 n. 23 (promozione ed
incentivazione degli impianti e delle attività sportive) e successive modifiche
ed integrazioni.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 37
(Disposizioni per l’esercizio delle deleghe)
1.
I provvedimenti emanati nell’esercizio della delega sono imputati agli Enti
delegati.
2.
Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a:
- trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull’andamento delle
funzioni delegate;
- fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento
delle funzioni delegate.
3.
In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza
di direttive regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, il potere
sostitutivo viene esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.
4.
In caso di persistenti inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta
regionale provvede ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, alla revoca della
delega.
Articolo 38
(Rapporti finanziari delle deleghe)
1.
Per l’esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, in base ai
criteri contenuti nel Programma regionale di promozione sportiva, trasferisce
alle Province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio,
fondi così stabiliti:
- per il 50 per cento in proporzione all’ammontare della popolazione di
ciascuna provincia;
- per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel
Programma di cui all’articolo 4.
Articolo 39
(Obblighi dei beneficiari dei contributi per attività sportive)
1.
I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 14, 15 e 17 trasmettono
alla Regione o alle Province, a seconda di quale sia l’Ente che ha concesso il
contributo, una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi medesimi,
corredata di idonei documenti di spesa.
Articolo 40
(Relazione annuale)
1.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione
consiliare una relazione sull’attività svolta, comprensiva anche dell’andamento
delle funzioni delegate.
Articolo 41
(Norme transitorie)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, il Programma di cui
all’articolo 4 ed il regolamento di cui all’articolo 29 sono approvati entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono
ottenere i contributi di cui al Titolo II, inoltrano domanda alla Regione o alle
Province, secondo le rispettive competenze, entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono
concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal Programma
regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 3 della l.r. 23/1985 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle deliberazioni di Giunta
regionale relative alla determinazione dei punteggi per tali criteri. Le domande
presentate ai sensi della precedente normativa restano valide e sono integrate
sulla base dei nuovi modelli di domande entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.
In fase di prima applicazione, in attesa dell’approvazione del Programma di
cui all’articolo 4, la Giunta regionale assegna alle Province le risorse
necessarie per l’espletamento delle funzioni ad esse delegate secondo quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38.
4.
Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono concluse ai sensi della legislazione previgente.
5.
Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare
applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi
delle medesime.
6.
I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono
pubblicati sul B.U.R.L. contestualmente alla pubblicazione della presente legge
sul Bollettino medesimo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 42
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
- utilizzazione, ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 42/1977:
- di quota pari a euro 154.937,00 in termini di competenza del "Fondo
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso concernenti spese correnti per funzioni normali" iscritta al capitolo 9500
dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2001;
- di quota pari a euro 77.468,00 in termini di competenza del "Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di
sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa di
Bilancio per l’anno finanziario 2001;
- istituzione nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno
finanziario 2002, dei seguenti capitoli:
- 3736 "Fondo per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia
di sport" con lo stanziamento di euro 154.937,00 in termini di competenza;
- 3737 "Interventi a tutela del talento sportivo" per memoria;
- 3738 "Contributi in conto interessi a favore di Comuni singoli o associati,
Comunità Montane, Enti Parco, Società e Organizzazioni riconosciute o affiliate
a Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti
sportivi" - nuovi limiti di impegno, con lo stanziamento di euro 77.468,00 in
termini di competenza;
- 3739 "Contributo in conto capitale a favore di Comuni singoli o associati,
Comunità Montane, Enti Parco, Società e Organizzazioni riconosciute o affiliate
agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Istituzioni scolastiche per la
realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti
sportivi", per memoria;
- utilizzazione dei capitoli esistenti nello stato di previsione della spesa
del Bilancio regionale che, a partire dall’anno finanziario 2002, assumono le
seguenti denominazioni:
- 3715 "Spese dirette della Regione per la realizzazione di manifestazioni,
convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni";
- 3735 "Contributi agli Enti di Promozione e Propaganda Sportiva diretti
all’attività funzionale delle strutture regionali degli Enti stessi";
- utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 495 "Spese per
compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti Commissioni, Comitati
ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali", per gli oneri
derivanti dall’articolo 5.
2.
Alle obbligazioni in annualità per vecchi limiti di impegno, assunte in base
alla l.r. 23/1985 si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi
in cui vengono a scadere con gli stanziamenti iscritti al capitolo 3741.
3.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4.
Sono soppressi, dopo l’esaurimento dei residui passivi, i seguenti capitoli:
- 3720 "Contributi ad Enti e Associazioni per la realizzazione di
manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche";
- 3725 "Contributi per il funzionamento dei centri di avviamento allo sport";
- 3730 "Contributi ad Enti ed Associazioni sportive per attività indirizzate
verso handicappati o anziani";
- 3740 "Contributi in conto interessi a favore di Comuni singoli o associati
per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di
impianti sportivi" - nuovi limiti di impegno;
- 3745 "Contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati ed
Associazioni sportive riconosciute ai sensi del d.P.R. 530/1974 per la
realizzazione di impianti sportivi";
- 3750 "Contributi ai Centri di avviamento allo sport per la dotazione di
attrezzature";
- 3755 "Contributi ad Enti ed Associazioni sportive per dotazione di
attrezzature per attività indirizzate verso handicappati e anziani".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 5 febbraio 2002
IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti
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